domenica 3 giugno 2012

LE OSSERVAZONI DI ITALIA NOSTRA AL P.S.A. DELL'AMPLIAMENTO DEL CANOVA


Tra le varie osservazioni depositatate al Ministero dell'Ambiente sono da leggere quelle di Italia Nostra. L'associazione nata per tutelare il patrimonio paesaggistico e ambientale della penisola ha affrontato a 360° il documento depositato da ENAC riguardante il progetto di ampliamnento dell'aeroporto Canova. La documentazione è stata presentata in tre parti, le prime due parti le potete scaricare in PDF qui:  
 Parte I ; Parte II.  La terza parte, quella elaborata da Berto Zandigiacomi, è tutta incentrata sul rappoto tra Parco del Sile e l'Aeroporto, un capolavoro, la potete leggere qui sotto.
 1. PREMESSA
Le presenti osservazioni integrano i documenti già predisposti ed inviati dalla sezione di Treviso di ITALIA NOSTRA e cioè le relazioni 1 e 2 relative al Piano di Sviluppo Aeroportuale “Canova” per il periodo 2010-2030.

2. RAPPORTO TRA AEROPORTO E PARCO REGIONALE DEL FIUME SILE (LR 8/91)
Dai documenti che costituiscono il PSA emerge un'assoluta indifferenza rispetto alla unicità del sito rappresentato dal fiume Sile.
Per unicità si intende la presenza di un corpo idrico unico in Europa, ma probabilmente non noto nemmeno in altri continenti, formato da acque  di affioramento planiziale.
La singolarità idrogeologica è stata sottolineata dalla promulgazione da parte della Regione Veneto di una specifica legge (n. 8 del 28 gennaio 1991) che istituiva il Parco naturale regionale del Fiume Sile e proprio tra gli scopi della LR 8/91 è prevista, non solo la conservazione dell'esistente, ma il recupero delle parti eventualmente alterate ed il sedime dell'aeroporto di San Giuseppe rappresenta la principale alterazione esistente all'interno del Parco.


L’art. 2 della Legge Regionale n.8/1991 così recita:
“Le finalità del Parco naturale  regionale del Fiume Sile sono le seguenti:
la protezione del suolo  e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell’acqua;
la protezione e la valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile;
la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate; la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche omissis”


Lo Studio di Impatto Ambientale doveva partire dall’esame di questa finalità e verificare primariamente la compatibilità tra queste finalità e l’uso aeroportuale di una area che non risulta inserita nel perimetro del Parco soltanto perché al momento dell'emanazione della Legge Istitutiva era sottoposta a Vincolo Militare.
 Nella valutazione di alternative (procedura omessa) tale fattore doveva essere considerato come elemento fortemente negativo rispetto all'elemento “paesaggio”, ma nulla viene analizzato relativamente a questo aspetto.

3. RAPPORTO TRA AEROPORTO E NTA del PIANO AMBIENTALE DEL SILE
Si rileva inoltre la totale indifferenza rispetto ad alcune prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Ambientale dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile approvate con D.G.R. n.58 del 26.07.2007:

“Art. 9 bis. Siti di importanza comunitaria, Zone di Protezione Speciale ed aree ad alto rischio.
Le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e le relative disposizioni regionali di attuazione, dettano procedure finalizzate alla conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e alla costituzione della rete ecologica europea denominata “Natura 2000”; all’interno del Parco tale rete si articola nei seguenti Siti di importanza comunitaria:
Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest (IT 3240028)
Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio (IT 3240031)


Sono state designate le seguenti Zone di protezione speciale:
Sile: Sorgenti, Paludi di Morgano e S. Cristina (IT 3240011)
Fiume Sile: Sile Morto e Ansa a S.Michele Vecchio (IT 3240019)
Gli ambiti sopra indicati, individuati con Deliberazioni della Giunta regionale n.448 e 449 del 21.02.2003 e modificati con D.G.R. n.1180 del 18 aprile2006 e D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007, sono riportati nella tavola 38 del piano.
In merito alla compatibilità di piani e progetti, rispetto ai siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciale, designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE, si fa riferimento agli atti normativi emanati dalla Regione Veneto.
Sono, inoltre, da considerarsi ad alto rischio:
a) le zone soggette a vincolo idrogeologico;
b) la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili,secondo le indicazioni del P.R.R.A.;
c) le zone di risorgiva.

Sulle aree di cui al precedente comma e sulle aree di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 ferme restando le norme statali e regionali sulla Valutazione di impatto ambientale derivanti dall’applicazione di specifiche norme di legge, i progetti esecutivi di opere ricadenti nel territorio del Parco, su richiesta dell’Ente Parco dovranno indicare e documentare con uno studio di compatibilità ambientale, secondo quanto verrà stabilito dal Regolamento di cui al precedente.”

Si osserva che nel PSA non si trova alcun riscontro del rispetto di questa normativa e di un'analisi che dia riscontro degli effetti dell'ampliamento previsto con le zone di pregio ambientale.

“ Art. 10bis - Fasce di rispetto
Il fiume Sile, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesistico del parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato.
All’interno del perimetro del Parco del Sile sono individuate delle fasce di rispetto a protezione del fiume Sile, differenziate in rapporto alla zonizzazione del parco così definite:

 I^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 5 metri dal limite demaniale o dell’acqua del fiume Sile. Tale fascia di rispetto è considerata area di pregio naturalistico, cui sono applicate le norme di cui all’art. 33, nonché l’interdizione delle operazioni colturali di cui all’art. 36. In questa fascia è vietato ogni tipo di nuova edificazione e recinzione. Per le strutture precarie o accessorie esistenti, qualora i singoli strumenti urbanistici comunali e le presenti norme lo consentano, è possibile trasferire il volume esistente oltre la I^ fascia di rispetto.

II^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 15 ml a partire dal limite della I^ fascia; in tale fascia è fatto divieto di nuova edificazione ed ampliamenti ad esclusione delle Z.T.O. “A”, “B”, “C1”, individuate negli strumenti urbanistici comunali e a condizione che   non sia possibile realizzare il volume, all’interno della III^ fascia di rispetto. Le eventuali nuove edificazioni non possono comunque sopravanzare l’allineamento degli edifici esistenti e i relativi ampliamenti dovranno essere realizzati in aderenza agli stessi e senza sopravanzare l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto

III^ fascia di rispetto: individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 30 ml a partire dal limite della II^ fascia; in tale fascia l’altezza massima degli edifici non potrà superare i 7 ml.. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all’esterno delle zone ad urbanizzazione controllata, ad eccezione delle aree con funzioni di interesse pubblico, individuate nelle tavole di azzonamento del Piano Ambientale. La deroga alle limitazioni contenute nel presente articolo, potrà essere autorizzata all’interno di strumenti urbanistici attuativi e programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale, in accordo con l’Ente Parco esclusivamente per motivi di interesse pubblico, per la tutela del paesaggio e degli insediamenti di carattere storico di cui all’articolo 24 fatto salvo il parere dell’autorità idraulica competente”.

Si osserva che nel PSA ed, in particolare nei grafici di progetto, non risultano essere state riportate e prese in considerazione le fasce di rispetto previste nell’articolato riportato.


“ Art. 19 - Aree limitrofe al Parco.
Vengono definite aree limitrofe al Parco, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 8/1991, le porzioni di territorio non comprese nello stesso individuabili nell'area relativa al progetto Treviso, nell'area di cui osserva  all'articolo 16 delle presenti norme, nel sedime della ex ferrovia Ostiglia, e in tutti gli elementi puntuali fortemente connessi e ascrivibili al sistema ambientale del Parco. Tali elementi come individuati nelle tavole di progetto n. 26 «Ambiti paesaggistici del Parco ed elementi puntuali esterni» e n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni» e negli Allegati A e B, sono: corpi idrici di prima classe, ville d’interesse storico-architettonico, manufatti idraulici, centri storici, infrastrutture di elevato impatto paesaggistico, viabilità primaria e secondaria da valorizzare, con particolare riguardo al sedime della ex ferrovia Ostiglia. Per essi sono applicati i medesimi indirizzi degli stessi elementi presenti entro l’area del Parco del Sile. 

Nelle aree esterne al Parco si dovranno perseguire le seguenti finalità:
a) lo sviluppo delle aree urbane e delle reti infrastrutturali deve essere dimensionato e articolarsi nel territorio in modo da:
- permettere la lettura e non pregiudicare l’assetto del paesaggio in modo particolare lungo i principali assi stradali e il sistema delle arginature;
- permettere il mantenimento dei corridoi ecologici formati dalle siepi, dalle alberate, dal reticolo idrografico superficiale, ecc., di connessione al sistema generale delle aree di interesse naturalistico del contesto territoriale generale;
- mantenere la continuità del tessuto morfologico-insediativo con particolar riferimento agli elementi singoli dei paesaggi agrari e dell’antica e recente bonifica;
b) ...…..
c) ……..
d) ……..
e) la razionalizzazione delle aree per insediamenti produttivi e per impianti tecnologici, così come le nuove reti stradali e/o il potenziamento di quelle esistenti, che dovranno essere coordinati, sentito il Parco, a scala sovracomunale al fine di ridurre al minimo la frammentazione della struttura territoriale. A tal fine l’Ente Parco promuoverà azioni ed accordi di programma con gli Enti interessati, anche in relazione a quanto previsto all’articolo 8. ……. .”
 
Anche queste prescrizioni  non risultano essere state prese in considerazione.
Al contrario nei lavori di potenziamento dell’impianto aeroportuale recentemente completati (2011) si è provveduto alla eliminazione di tutta la vegetazione esistente all’interno del perimetro dell’ aeroporto interrompendo il corridoio esistente.
A margine si rileva un “assordante” silenzio dell'Ente Parco, che, in caso di interventi di privati cittadini arriva a prescrivere il colore degli oscuri o altre inutili amenità, mentre in questi casi è... assente!

“Art. 25 bis - Insediamenti ad elevato impatto ambientale e detrattori del paesaggio
Nella tavola n. 37 sono individuati i seguenti insediamenti ad elevato impatto ambientale e/o gli elementi detrattori del paesaggio:
impianti di itticoltura;
allevamenti zootecnici intensivi o di elevata consistenza;
edifici destinati ad attività produttive, anche se dismessi;
linee elettriche ed impianti di cui al penultimo comma dell'articolo 29 delle presenti norme;
segnaletica aeroportuale in Comune di Quinto;
centrali idroelettriche;
viabilità di grande comunicazione ed opere d'arte relative.
 
L'assentibilità delle azioni ammesse dal Piano Ambientale in relazione alle suddette fattispecie è subordinata alla riduzione degli impatti, mediante opportune e contestuali opere di mitigazione; (…………)
Per gli insediamenti ad alto impatto ambientale e/o elementi detrattori del paesaggio come sopra individuati, l’Ente Parco, in accordo con i Comuni interessati, potrà perseguire la conclusione di accordi di programma, ai sensi del precedente articolo 8, al fine di intraprendere le azioni di contenimento dell’impatto ambientale e paesaggistico e per concertare, con le stesse aziende,strategie di adeguamento ed eventuale riconversione e/o rilocalizzazione degli impianti.
Gli interventi eccedenti la manutenzione e l’adeguamento degli impianti e delle strutture e le ristrutturazioni interne, sono subordinati alla stipula di apposite convenzioni con la partecipazione dell’Ente Parco.”
 
Si osserva che il PSA non prevede alcuna opera di mitigazione né di eventuale compensazione, peraltro estremamente difficile.


5-Art. 32 –“ Tutela idrologica e idrogeologica.
Obiettivo prioritario del Piano Ambientale è la tutela delle risorse idriche sia superficiali che sotterranee.
In questo senso, tutti gli interventi previsti nell’area del Parco e nell’intero bacino idrografico del fiume, devono tendere al miglioramento dei caratteri qualitativi della risorsa idrica e alla conservazione e/o incremento delle quantità disponibili.
 ……..
Fino al completamento della Variante per il settore Acque e del completamento dei Programmi d’intervento 1, 2, 3, 4 e 5, si introducono le seguenti norme di salvaguardia:
……….
Prelievi, utilizzazioni e scarichi, anche per uso domestico ed agricolo, dovranno conseguentemente essere compatibili con l’obiettivo di giungere ad una utilizzazione conservativa della risorsa idrica ed a una sua adeguata tutela e dovranno essere sempre attivati previo parere dell’Ente Parco ai sensi dell’articolo 164 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In tal senso il Piano Ambientale individua quali interventi prioritari:
a)  ………
b) l’individuazione, sulla rete di canali confluenti in Sile, dei corpi idrici sui quali non sono ammessi sversamenti di scarichi provenienti sia da aree urbanizzate che da aree artigianali e industriali e allevamenti in genere;
……………………..
e) il miglioramento della qualità delle acque attraverso interventi di bioingegneria e di fitodepurazione.
f) la realizzazione di una adeguata cartografia particolareggiata della vulnerabilità delle acque sotterranee.
Per quanto attiene alle attività industriali ed agricole presenti all’interno del Parco e dell’intero bacino si dovrà tendere, anche attraverso la predisposizione di Programmi di Intervento ad individuare le attività che possono comportare pericolo per le risorse idriche sotterranee e superficiali e le misure atte alla loro
salvaguardia.
 ………………
All’interno del territorio del Parco, in relazione alla tutela idrogeologica delle aree in questione, i corpi idrici superficiali del territorio del Parco sono suddivisi in due categorie:
1. Corpi idrici di prima classe.
2. Corpi idrici di seconda classe.
Con questa definizione si indica la rete idrografica di prima raccolta (fossi e scoline), in uso sia a privati sia ai Consorzi di Bonifica.
Essa non può essere interessata da interventi di tombinamento o imbonimento, né a modifiche planimetriche, se non a seguito di una specifica approvazione da parte dell’Ente Parco. La rete idrografica di prima raccolta, sia in uso a privati che ai Consorzi di Bonifica, deve essere mantenuta efficiente dal punto di vista idraulico mediante la frequente manutenzione secondo modalità da  concordare con gli enti gestori (sfalcio dell’erba, rimozione di ostacoli, ecc.)……..
Scarichi
In tutto il territorio del Parco, ai fini della tutela idrogeologica del territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile, gli scarichi civili non collegati alle pubbliche fognature, nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo, dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente. I possessori di fabbricati esistenti sono tenuti a presentare entro quattro anni non prorogabili dall'adozione delle presenti norme, una relazione sullo stato delle opere di scarico.
………. .”


Anche queste prescrizioni risultano ampiamente non considerate dal PSA, come non fosse un problema il fatto che per oltre 20 anni le piste dell'aeroporto hanno scaricato acque di dilavamento praticamente non trattate direttamente nel fiume Sile nel totale “disinteresse” degli organi di controllo.

4. RAPPORTO TRA AEROPORTO E PIANO TUTELA DELLE ACQUE
Si osserva che negli elaborati di progetto non si è rivenuto il dimensionamento delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia previsto all’art. 52 del Piano Tutela Acque approvato con Del. C.R. n. 107/05.11.2009.

5. CONCLUSIONI
Per quanto sopra esposto e per l'assoluta incompatibilità di un ulteriore ampliamento dell'attività dello scalo rispetto ai parametri massimi concessi dal Ministero dell'Ambiente (16.300 movimenti/anno) e già ampiamente superati dal gestore in violazione delle autorizzazioni ricevute, si richiede il rigetto del Piano di Sviluppo e l'avvio di una Valutazione Ambientale Strategica riferita almeno all'area delle Province di Treviso e Venezia, dove opera SAVE, contrallante dei due scali.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) doveva essere alla base del processo decisionale già dal secolo scorso in quanto è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nei piani di sviluppo per migliorare la qualità decisionale complessiva.
In particolare l'obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani di sviluppo, prima della loro approvazione (ex ante), durante ed al termine del loro periodo di validità (in-itinere, ex post). Ciò serve soprattutto a sopperire alle mancanze di altre procedure parziali di valutazione ambientale, introducendo l'esame degli aspetti ambientali già nella fase strategica.
Altri obiettivi della VAS riguardano sia il miglioramento dell'informazione della gente sia la promozione della partecipazione pubblica nei processi di pianificazione-programmazione(1) .



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